TASI E VISURE CATASTALI : PRIME CONSIDERAZIONI
Data 12/11/2015
Topografia Cartografia Geodesia e Catasto

TASI E VISURE CATASTALI : PRIME CONSIDERAZIONI

La commissione Cartografia, Geodesia, Topografia e Catasto ha analizzato la questione relativa alle superfici ai fini tasi presenti nelle visure catastali ed ha fatto alcune considerazioni, proponendo una interpretazione :

 

Della tari e le relative superfici si parla in alcuni commi della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013).

 

Ecco quelli interessati :

 

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita' immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo' considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

Leggendo quanto sopra, come nostra ipotesi, la superficie ai fini tari sembrerebbe diventare l’80 % di quella determinata dal catasto a tale scopo.

Ma questo solo se si considerano attuate le disposizioni dell’art. 647 oppure se in fase di attività di accertamento.

Dato che l’art. 647 parlava di procedure di interscambio tra comuni e l’Agenzia delle entrate e visto che l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento prot.  39724/2013 intendeva arrivare a pubblicare sulle visure il dato ai fini tari, la sua pubblicazione si potrebbe intendere come una attuazione di fatto dell’art. 647.

 

Se l’ipotesi fosse confermata riprendendo l’esempio fatto in precedenza:

vecchia superficie ai fini tari = 75 m2

superficie catastale ai fini tari = 81 m2

nuova superficie ai fini tari = 81 * 0.80 = 65 m2

 

In questo caso, forse fortunato, si avrebbe perfino una diminuzione.

 

Rimane comunque il dubbio di come intervenire nei casi di errori di determinazione grafica della superficie ed altre considerazioni dovranno essere fatte sulle planimetrie di impianto e quanto riportato in merito nel comunicato stampa.

 

Naturalmente si tratta solo di nostre interpretazioni e considerazioni, rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali, ritenendo prematura ogni altra ipotesi.

 

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