ACCATASTAMENTI SANABILI ENTRO FEBBRAIO
Data 21/02/2018
Topografia Cartografia Geodesia e Catasto

ACCATASTAMENTI SANABILI ENTRO FEBBRAIO

 

Nella riunione tra gli ordini professionali e l’agenzia è emersa la possibilità di sanare i mancati accatastamenti legati alla presentazione di CILA o attività edilizia libera.

Nel decreto sblocca Italia (Dl 133/2014), si introduceva una semplificazione in materia di accatastamento delle variazioni relative ad interventi minori, quali le opere di ordinaria o straordinaria manutenzione prevedendo in tali casi che la comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune fosse valida anche ai fini dell’aggiornamento catastale.

Poiché l’iniziativa sul piano operativo si rilevò impraticabile, con l’articolo 3 del Dlgs 222/2016 (Scia 2) tale disposizione fu abrogata.

I professionisti Geometri hanno solitamente consigliato i propri committenti affinché l’accatastamento avvenisse nella maniera tradizionale, con il loro ausilio. Nonostante ciò sono rimaste molte pratiche riguardanti immobili oggetto di interventi edilizi le cui risultanze non sono state dichiarate in catasto.

La legge 124/2017, art. 1, comma 173, per recuperare gli accatastamenti non presentati in detto periodo, ha dato la possibilità al possessore di provvedere, alle variazioni catastali per gli interventi edilizi attivati prima della data di entrata in vigore della legge (29 agosto 2017). La dichiarazione catastale deve però essere presentata entro sei mesi dalla suddetta data con termine, quindi, entro il 28 febbraio 2018. Decorso tale termine sarà soggetta a sanzione da un minimo di 1.032 a un massimo di 8.264 euro (importi fissati con il Dlgs 23/2011).

In particolare, ricadono nella previgente normativa le comunicazioni di inizio lavori inviate al Comune nel periodo dal 13/09/2014 al 11/11/2014, oppure le eventuali comunicazioni di fine lavori inviate al Comune dal 12/11/2014 al 29/08/2017, indipendentemente dalla data di inizio lavori.

Fino al 28/02/2018, pertanto, le dichiarazioni catastali dirette a regolarizzare la situazione pregressa sono da considerarsi presentate nei termini e quindi non risultano applicabili le sanzioni di cui all’art. 31 del R.D. 652/39.

Le pratiche dovranno essere presentate con la tipologia di documento “Dichiarazione Ordinaria” ed è consigliabile che, nella relazione tecnica, venga inserita la seguente dicitura, o altra equivalente:

“Il presente atto di aggiornamento è reso ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge 4/08/2017, n. 124, ed è relativo ad un intervento edilizio effettuato ai sensi dell’art. 6, comma X, del DPR n. 380 del 2001, come modificato dal DL n. 133 del 2014, ovvero dell’art. 6 comma X , del DPR n. 380 del 2001, come modificato dalla L. n. 164 del 2014, ovvero dell’art. 6, comma X, o dell’art. 6-bis del DPR n. 380 del 2001, come modificato dal DLGS n. 222 del 2016.”

Inoltre, nella relazione tecnica, dovrà essere indicata la data di comunicazione al Comune di Inizio lavori, (se nel periodo 13/09 – 11/11/2014) oppure la data di comunicazione di fine lavori, (se nel periodo 22/11/2014- 29/08/2017).

Sia l’assenza della dichiarazione che la mancata indicazione della data non costituiscono motivo di rifiuto della pratica, ma tale eventualità può portare a valutazioni al fine dell’applicazione delle sanzioni.

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